In materia di condominio, le spese di ristrutturazione dei balconi aggettanti
risultano essere a carico dei singoli proprietari degli appartamenti; le spese
che invece riguardano le parti decorative esterne devono essere ripartite tra
tutti i condomini.
SPESE CONDOMINIO, I BALCONI
AGGETTANTI: CHI PAGA?
I balconi aggettanti, infatti,
rappresentano un prolungamento dell’unità immobiliare essendo quindi di proprietà
esclusiva del singolo condomino. Questo fa sì che proprio
quest’ultimo sia l’unico soggetto tenuto sostenerne le relative spese sia per
la manutenzione ordinaria che per quella straordinaria.
SPESE CONDOMINIO, I FREGI
DECORATIVI: CHI PAGA?
Nonostante quanto detto sopra, non
è comunque detto che anche i fregi decorativi che sono dislocati sulla
parte frontale e inferiore dei balconi aggettanti risultino
di proprietà esclusiva del proprietario dell’appartamento.
Il riferimento va, ad esempio, alle
realizzazioni in vetro o in ceramica applicate alle balaustre, o ancora alle
ringhiere oppure ai cementi decorativi. Tutti questi elementi, infatti, si possono
considerare di proprietà comune dell’intero condominio, e
non del singolo proprietario, se ineriscono nel prospetto del fabbricato
contribuendo a rendere quest’ultimo più piacevole dal punto di vista estetico.
Quando, quindi, i frontalini
decorati dei balconi aggettanti rispondono ad una funzione
estetica concepita appositamente per rendere più alto il
pregio architettonico dell’intero condominio, risultano di proprietà comune di
tutti i condomini.
In questo caso, quindi, le spese
di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) non sono
a carico del proprietario del balcone bensì vanno suddivise tra tutti i
condomini in maniera proporzionale al valore della proprietà di ognuno.
SPESE CONDOMINIO, I BALCONI AGGETTANTI: LA
GIURISPRUDENZA
“In tema di condominio negli
edifici, i balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della
corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario
di questa; laddove devono considerarsi beni comuni a tutti i rivestimenti e gli
elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si
inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo
esteticamente gradevole” è quanto sancito dalla Corte di Cassazione (sent.
n. 10209/2015, n. 6634/2012, n. 568/2000) che conferma l’orientamento
consolidato dalla giurisprudenza in materia.
Attenzione, però, perché questa generale
disposizione non viene applicata laddove viene provato il
contrario, ossia che i frontalini e le parti esterne dei balconi non rivestono
in alcun modo funzioni decorative del fabbricato nel suo complesso o viceversa
che quest’ultimo non abbia un’architettura uniforme o ancora che le parti
esterne del balcone non ne accrescano minimamente il valore estetico.
SPESE MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE CONDOMINIO,
I BALCONI AGGETTANTI: COME FUNZIONA?
In estrema sintesi, quindi, è bene
tenera a mente che tutte le volte che si vuole procedere ad effettuare opere
di manutenzione o ristrutturazione dei balconi aggettanti:
1) gli
stessi sono considerati un prolungamento dell’unità immobiliare e, in quanto
non svolgono alcuna funzione di sostegno o decoro del fabbricato, non sono
considerati parti comuni bensì di proprietà esclusiva del proprietario
dell’appartamento.
Le spese, quindi, sono
solo a carico di quest’ultimo.
2) Le
eventuali parti esterne decorative, come appunto frontali e inferiori, dei
balconi medesimi sono di proprietà comune a tutti i condomini soltanto quando
svolgono una funzione ornamentale che risulta considerevole per l’estetica
complessiva dell’edificio.
Le spese, quindi,
con riferimento a queste parti, vanno divise tra tutti i condomini a seconda
dei millesimi di proprietà.